CONDIZIONI GENERALI DI LOCAZIONE

AVOLA  °  MARZAMEMI  °  SIRACUSA

Condizioni Generali di Locazione
Ultimo aggiornamento: 24 aprile 2024

Art. 1 – Oggetto del contratto

Oggetto del presente contratto è la locazione dell’unità da diporto (natante) indicata nel contratto. Il locatore si obbliga a far godere al locatario-conduttore l’unità da diporto di cui dispone, per il dato periodo di tempo e a fronte del pagamento del corrispettivo fissato. L’unità passa in godimento autonomo del conduttore, il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

Art. 2 – Corrispettivo

Il costo del noleggio comprende:
1.       La locazione del natante per il tempo pattuito nel “Contratto di Locazione”;
2.       L’Assicurazione RCA.
Sono esclusi dal costo della locazione: carburante, pulizia al rientro, danni e quant’altro non espressamente previsto.
Il costo accessorio per l’eventuale lavaggio è fissato in € 20,00 (venti/00) e verrà applicato qualora il natante risultasse eccessivamente sporco, a insindacabile giudizio del locatario.

Art. 3 – Assicurazione

È quella elencata all’Art. 2; assicura i danni provocati a terzi entro il massimale ed alle condizioni indicati nella polizza.
La polizza assicurativa del natante non copre il furto, intero o parziale, del natante, né l’incendio.
Non sono coperti dall’assicurazione gli effetti personali, gli abiti, i bagagli o altri oggetti trasportati dagli occupanti; l’assicurazione è nulla in caso di guida in stato di ebbrezza, o sotto l’effetto di stupefacenti o qualora il Locatario avesse fornito false informazioni sulla sua identità o sulla validità della patente ove prevista.
Il natante non è assicurato con polizza kasko o altre formule simili; pertanto, i danni provocati allo stesso sono interamente addebitati al Locatario secondo la stima effettuata dal Proprietario, o da un Perito qualora il Locatario contestasse il preventivo formulato.
Il Locatario dichiara di conoscere le norme riguardanti l’assicurazione dei natanti in Italia e le norme del Codice di Navigazione. Egli si impegna a non porre in essere condotte e fatti che possano provocare l’annullamento o l’inapplicabilità della protezione assicurativa garantita dalla polizza di cui agli art. 2 e 3, che dichiara di aver letto anche nelle condizioni di prenotazione alle quali aderisce.
Per ogni altro dettaglio si rinvia al documento di polizza del natante, di cui il Locatario-Conduttore dichiara di essere a conoscenza, avendone preso visione sul certificato e contrassegno.

Art. 4 – Abilitazione alla conduzione dell’unità

Il Locatario-Conduttore dichiara di essere fornito di patente nautica o, in mancanza della stessa e compatibilmente con la tipologia di natante prescelta, di essere in grado di guidarlo; a tal fine dichiara di aver ricevuto dal Locatore spiegazioni circa le istruzioni di gestione della navigazione, in particolare quelle indicate all’articolo 4 del Decreto del 1° Settembre 2021 (GU n° 11 del 15/01/2022). Dichiara inoltre di aver ricevuto con l’Allegato A (allegato al presente contratto) le istruzioni in formato cartaceo, corredate di illustrazioni ed indicazioni come previsto dal suddetto Decreto, di averle lette, comprese e di impegnarsi alla conservazione a bordo insieme ai documenti affidatigli, anche per eventuali controlli delle autorità marittime.
Qualora necessario, è facoltà del conduttore affidarsi a persona di sua fiducia per la guida del natante, sempre mantenendo in capo a sé la personale responsabilità della navigazione ed ogni relativo e conseguente obbligo; tale scelta è subordinata al preventivo gradimento del Locatore che, in mancanza di accettazione, potrà liberamente recedere dal contratto senza alcun preavviso e senza restituire alcun anticipo o corrispettivo.

Art. 5 – Consegna e riconsegna

La consegna e la restituzione del natante locato avvengono presso il Posteggio Nautico di partenza, ovvero il Club Motonautica Pachinese sito a Marzamemi – Pachino (SR).
Il periodo di locazione può avere inizio e termine in qualsiasi giorno della settimana, con date e orari concordati e contrattualizzati. Al di fuori dei suddetti orari e giorni, per la presa e riconsegna verrà addebitata una somma accessoria il cui ammontare viene ridefinito tra il Locatore e il Locatario.

Art. 6 – Rischio di trasferimento del natante

Il mezzo si ritira e si riconsegna presso il Posteggio Nautico di partenza, ovvero il Club Motonautica Pachinese sito a Marzamemi – Pachino (SR).
Nel caso in cui il natante venisse dato in locazione con richiesta di trasferimento dello stesso ad altro porto o approdo, la responsabilità ed i rischi derivanti dal trasferimento saranno a totale carico del Locatario-Conduttore.

Art. 7 – Ritardi

Qualora, per qualsiasi motivo, il Locatario dovesse ritardare la restituzione del natante, egli sarà tenuto a darne immediata comunicazione telefonica al Locatore che potrà, ove possibile, autorizzare la ritardata consegna indicandone le modalità e le condizioni. In difetto di tale comunicazione il Locatore è autorizzato, decorse ventiquattro ore dall’ora pattuita per la consegna, a denunciarne il furto alle Autorità competenti.
In ogni caso di ritardata consegna del natante non concordata, verrà addebitato al Locatario un importo pari a:
1.        Da 1 a 15 minuti, nessun supplemento;
2.        Da 16 a 30 minuti, € 30,00 (trenta/00);
3.        Da 31 a 59 minuti, € 60,00 (sessanta/00);
4.        Da 1 a 2 ore, € 200,00 (duecento/00);
5.        Da 2 a 3 ore, € 300,00 (trecento/00);
6.        Da 3 a 4 ore, € 400,00 (quattrocento/00);
7.        Oltre le 4 ore di ritardo verrà applicato un supplemento giornaliero di € 500,00 (cinquecento/00).

Art. 8 – Riconsegna fuori sede

Qualora il natante non venisse riconsegnato nella località pattuita dal Contratto di Locazione, i costi della presa in consegna del natante, del trasporto marino o terrestre fino alla località concordata e dei giorni eccedenti il periodo di locazione, saranno addebitati al Locatario.
Nel caso in cui il natante si dovesse guastare durante il periodo di locazione, il Locatario ha l’obbligo di avvisare prontamente il Locatore e di attendere la riparazione del natante se possibile in tempi brevi non superiori alle tre ore. Non è consentito in nessun caso lasciare il natante incustodito presso un pontile o altro punto di approdo e rientrare con altri mezzi. In caso contrario le spese di recupero del natante saranno interamente addebitate al Locatario.

Art. 9 – Condizioni del natante

Il Locatario dichiara di aver ispezionato, verificato e controllato il natante, le dotazioni di bordo e gli accessori e di averne riscontrato le buone condizioni di manutenzione, l’assenza di vizi palesi, oltre che il funzionamento, così come la rispondenza nell’inventario Allegato 2 ai documenti di contratto. Il natante deve essere restituito integro, con il lubrificante al livello ed in perfetto stato di funzionamento e di pulizia interna ed esterna. In difetto, i costi di manodopera e materiali per il ripristino alle condizioni richieste saranno addebitate al Locatario.

Art. 10 – Danni e perdite dotazioni

In caso di danni o perdita di tutta o parte delle dotazioni di bordo, al Locatario sarà addebitato il costo delle riparazioni o il controvalore dei beni in dotazione a valore a nuovo indicato sullo stampato allegato ai documenti di contratto.

Art. 11 – Carburante

Il quantitativo di carburante presente al momento del ritiro del natante è quello indicato nel Contratto di Locazione, generalmente il pieno, salvo diversa pattuizione indicata in contratto. Al rientro del natante è previsto un addebito per ogni litro di carburante mancante. Tale importo, indicato in €/lt, è riportato sul Contratto di Locazione.

Art. 12 – Animali a bordo

È permesso far salire a bordo del natante animali domestici di piccola taglia.
È vietato far salire a bordo del natante animali domestici di media e grande taglia, salvo preventiva comunicazione e accettazione da parte del Locatore; in mancanza di tale accettazione da parte del Locatore, la penale applicata sarà di € 100,00 (cento/00) per pulizia, controllo accurato ed eventuale disinfestazione, salvo ulteriori danni.

Art. 13 – Guasti meccanici

Le spese relative alla riparazione di guasti meccanici non imputabili al Locatario, e da Questi anticipate al Locatore, saranno rimborsate al rientro su presentazione di ricevuta fiscale accompagnata dalle parti eventualmente sostituite. Il rimborso non avverrà senza che dette parti e ricevute siano esibite al rientro del natante, né se la spesa di riparazione non fosse stata preventivamente comunicata al Locatore.

Art. 14 – Uso del natante

Il natante, durante tutto il periodo di locazione, dovrà essere utilizzato con la massima cura e diligenza; in particolare:
1.        Non potrà essere utilizzato e condotto in condizioni di sovraccarico e con a bordo un numero di persone superiore a quello autorizzato dall’omologazione della barca e sul Contratto di Locazione;
2.        Non potrà allontanarsi dalla costa oltre le tre miglia marine;
3.        Non potrà essere condotto al di fuori delle acque nazionali;
4.        Non potrà essere utilizzato da persone in stato di affaticamento, ubriachezza, invalidità anche temporanea e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti;
5.        Non potrà essere utilizzato da persone con età inferiore a 18 anni e/o superiore a 80 anni;
6.        Non potrà essere utilizzato per finalità illecite;
7.        Non potrà essere utilizzato per trainare persone per attività sportive (es. sci nautico, wakeboard) o per giochi d’acqua (es. bananone, ciambelle), né per trainare altri natanti o imbarcazioni;
8.        Non potrà essere utilizzato per gare e competizioni di alcun genere;
9.        Non potrà essere utilizzato a velocità superiori a quelle consentite dalle norme della Capitaneria di Porto e, in particolare, a regime superiore a 5000 RpM;
10.      Non potrà essere utilizzato per scopi commerciali, quali, ad esempio, il trasporto di merci o persone, la sublocazione e la cessione di contratto;
11.      Non potrà essere utilizzato fuori dai limiti di abilitazione del natante anche in relazione alle dotazioni di sicurezza presenti a bordo o di abilitazione del comandante dell’unità così come risultanti dalla patente nautica;
12.      Non potrà essere utilizzato per praticare attività pericolose per i terzi trasportati ed i bagnanti;
13.      Non potrà essere utilizzato in condizioni non sicure, come ad esempio navigazione vietata dalle autorità, maltempo o pericolosità del mare; in tali casi si raccomanda di non uscire in mare aperto e di rientrare subito nel porto più vicino o posto sufficientemente sicuro, avvertendo immediatamente il Locatore per concordare le modalità di rientro;
14.      Non potrà lasciare incustodita l’unità da diporto per nessun motivo ed in nessuna circostanza;
15.      Non potrà utilizzare per la pulizia dell’unità, esterna o interna, alcun detersivo che possa danneggiarne i materiali.
Ogni responsabilità civile, penale e amministrativa od obbligazione derivante dall’utilizzo dell’unità in violazione del contratto o delle norme della navigazione, oltre che della diligenza ordinaria e richiesta dalle circostanze specifiche, sarà a totale carico del Locatario.

Art. 15 – Responsabilità penale e civile

Il Locatario sarà direttamente responsabile di ogni violazione alle leggi regolanti la Navigazione.
In ogni caso, in caso di furto del natante, di tutte o parte delle dotazioni, di incendio o incidente, il Locatario dovrà darne immediatamente comunicazione verbale telefonica al Locatore ed entro e non oltre 24 ore tramite PEC, raccomandata o fax. Nei casi dei danni provocati a cose di terzi o subiti da terzi, il Locatario dovrà compilare in tutte le sue parti i documenti necessari per attivare le procedure che regolano i sinistri in mare. In ogni altro caso il Locatario è tenuto a richiedere l’intervento delle Autorità di Polizia Marittima, curare che sui verbali o segnalazioni di incidente siano riportati generalità ed indirizzi delle persone coinvolte, dei testimoni e le generalità/caratteristiche dei natanti o imbarcazioni. Sarà cura del Locatario ottenere copia dei verbali delle Autorità di Polizia. Il Locatario inoltre non potrà accettare responsabilità o transigere liti, non potrà comunque impegnare a riguardo il Locatore; in ogni caso quest’ultimo non risponderà dei danni occorsi al Locatario e/o alle persone trasportate e non, terzi e non terzi rispetto al Locatario.

Art. 16 – Danni al natante e da navigazione

Il Locatario risarcirà il Locatore di ogni danno subito dal natante, per qualunque evento, connesso e non con l’uso che derivasse o non da colpa del Locatario. I danni saranno quantificati in base a:
1.        Preventivi delle Aziende che forniscono le parti di ricambio del natante;
2.        Preventivi delle Aziende che provvedono alla riparazione del natante;
3.        Giorni di fermo del natante, qualora i tempi di riparazione superassero i due giorni costringendo a uno stazionamento forzato, con costo giornaliero pari a quello praticato per il periodo dell’anno in corso.
Il preventivo di spesa sarà per intero rimborsato dal Locatario entro e non oltre dieci giorni solari dall’emissione dello stesso. Trascorsi i dieci giorni il Locatario procederà all’incasso della cauzione, se prevista, provvedendo a rimborsare la differenza in caso di importo inferiore all’importo del preventivo. Viceversa, in caso di importo superiore alla somma della cauzione, se prevista, il Locatore adirà le vie legali senza preavviso alcuno.
Il Locatario, inoltre, autorizza il Locatore a trattenere la cauzione, se prevista, per l’ipotesi del danno al natante cagionato da terzi e con responsabilità di terzi, fino al momento dell’eventuale risarcimento da parte dell’Assicurazione. La cauzione, dedotto quanto non risarcito dall’Assicurazione ed effettuate le altre deduzioni previste dalle Condizioni Generali di Locazione in quanto applicabili, sarà restituita al Locatario, senza interessi, al risarcimento da parte dell’assicurazione. Nel caso di violazione delle norme regolanti la navigazione e di quanto disposto dal presente documento, il Locatario sarà responsabile per l’intero ammontare del danno e della perdita.
Oltre al risarcimento danni di cui al presente articolo, in caso di sinistro verificatosi per colpa attribuibile, anche in concorso, al Locatario, verrà applicata allo stesso una penale minima di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per ogni sinistro.

Art. 17 – Addebiti per spese sopravvenute e danni occulti

Il Locatore avrà facoltà di addebitare al Locatario ogni somma eventualmente richiesta dalle competenti Autorità per multe, sanzioni amministrative, non pagati, ecc., relativamente al periodo di locazione. Entro il decimo giorno dalla riconsegna del natante il Locatore avrà altresì la facoltà di esigere dal Locatario le somme dovute per danni occulti e non riscontrati al momento della riconsegna del natante.
Il Locatario rimborserà il Locatore di tutte le spese sopravvenute e/o danni occulti riscontrati, su richiesta del Locatore stesso anche in caso di già avvenuta restituzione del deposito cauzionale, se previsto.

Art. 18 – Danni al Locatario e a Terzi

Il Locatore non è responsabile per danni a cose o persone derivanti al Locatario o a terzi in connessione con l’uso del natante, né per perdite o inconvenienti da guasti meccanici né per ogni altra ragione o fatto, dei quali il Locatario mantiene la piena responsabilità.

Art. 19 – Impossibilità nell’uso del natante

Salvi i casi previsti dal successivo articolo 20, nessun rimborso spese, restituzione o riduzione dell’importo previsto dal Contratto di Locazione sarà dovuto dal Locatore al Locatario per l’impossibilità, da qualunque causa determinata, di utilizzare il natante durante il periodo di locazione. Nessuna riduzione o rimborso saranno inoltre riconosciute per rientri anticipati.

Art. 20 – Condizioni meteo avverse

In caso di condizioni meteo avverse, qualora il Locatario avesse già versato un acconto per la prenotazione del natante, la locazione verrà spostata alla prima data disponibile o rimborsata per intero a scelta del Locatario. Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, il Locatario decidesse di anticipare il rientro entro la mezza giornata, verrà rimborsato per un importo pari a quello derivante la differenza tra il prezzo dell’intera giornata e il prezzo della mezza giornata. Qualora, in caso di condizioni meteo avverse, il Locatario decidesse di anticipare il rientro dopo la mezza giornata, nessun importo verrà rimborsato.

Art. 21 – Custodia del natante

Il Locatario si impegna durante le soste a lasciare il natante solo ed esclusivamente presso pontili autorizzati e con regolare licenza, nonché custoditi. Il Locatario dichiara di assumersi la piena responsabilità della custodia del natante durante tutto il periodo di locazione.

Art. 22 – Deposito dell’autovettura

Durante il periodo di locazione del natante, la custodia dell’autovettura non avverrà a cura del Locatore; pertanto, il Locatore non risponderà di eventuali furti totali o parziali, incendio e/o altri danni altri sulla autovettura del Locatario.

Art. 23 – Foro esclusivo

Per ogni controversia nascente o comunque derivante dal presente contratto sarà territorialmente competente il Foro di Siracusa competente per valore e per materia secondo la legge.

Art. 24 – Tutela della privacy

Con riferimento alle disposizioni previste dal D. Lgs. 30/06/2003 nr. 196 sulla tutela della privacy, le parti si danno atto reciprocamente che i dati personali, forniti obbligatoriamente per la stipula del presente Contratto di Locazione e Condizioni di Locazione, sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti degli obblighi contrattuali, la gestione amministrativa del rapporto locativo, rapporti con l’autorità giudiziaria e per adempimenti di legge relativi a norme civilistiche, fiscali e contabili.

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